Art. 1
1 / 3In vigore dal 30 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;118#art-1