Art. 2 · LEGGE 31 marzo 1998, n. 71

Art. 2

LEGGE 31 marzo 1998, n. 71

In vigore dal 7 apr 1998
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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