Art. 26 · LEGGE 30 marzo 1998, n. 88

Art. 26

LEGGE 30 marzo 1998, n. 88

In vigore dal 25 apr 1998
Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: Flick Note all': - L' della legge 27 giugno 1985, n. 332, concernente "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1985, dispone: ". - In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate". - L' della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1991, n. 11, dispone: ". - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell' sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonchè all'espropria zione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".
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