Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.
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