Accordo›Titolo XI
Art. 94
94 / 116In vigore dal 17 apr 1998
Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-94