Accordo›Titolo XI
Art. 92
92 / 116In vigore dal 17 apr 1998
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Repubblica di Armenia, da un lato, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-92