Art. 92
AccordoTitolo XI

Art. 92

92 / 116
In vigore dal 17 apr 1998
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Repubblica di Armenia, da un lato, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-92