Accordo›Titolo XI
Art. 87
87 / 116In vigore dal 17 apr 1998
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purchè tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-87