Art. 72 · Immigrazioni illegale
AccordoTitolo VIII

Art. 72

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Immigrazioni illegale

In vigore dal 17 apr 1998
Immigrazioni illegale 1. Gli Stati membri e la Repubblica di Armenia convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine: - la Repubblica di Armenia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Armenia su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Gli Stati membri e la Repubblica di Armenia, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari. 2. La Repubblica di Armenia accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Armenia o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Armenia da uno Stato membro. 3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.
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