Art. 67 · Economia
AccordoTitolo VI

Art. 67

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Economia

In vigore dal 17 apr 1998
Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunità fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Armenia ad attuare le riforme economiche offrendo consulenze specialistiche; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-67