Art. 63 · Informazione e comunicazione
AccordoTitolo VI

Art. 63

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Informazione e comunicazione

In vigore dal 17 apr 1998
Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Armenia compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
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