Art. 45 · Cooperazione nel settore gli scambi di beni e di servizi
AccordoTitolo VI

Art. 45

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Cooperazione nel settore gli scambi di beni e di servizi

In vigore dal 17 apr 1998
Cooperazione nel settore gli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Repubblica di Armenia avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente; - l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Repubblica di Armenia all'OMC.
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