Art. 42
Accordo

Art. 42

20 / 116
In vigore dal 17 apr 1998
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Armenia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Armenia aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-42