Accordo
Art. 40
19 / 116In vigore dal 17 apr 1998
Fatto salvo il disposto dell', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa nel senso che dia diritto:
- ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Armenia di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Armenia o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società armene di impiegare cittadini armeni sul territorio della Comunità;
- alle controllate o sedi secondarie armene di società comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Armenia;
- alle società armene o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società armene di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini armeni che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- alle società comunitarie o alle sedi secondarie o controllate armene di società comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-40