Accordo›Titolo I
Art. 4
23 / 116In vigore dal 17 apr 1998
Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Repubblica di Armenia, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. Tenendo conto di tali circostanze, il consiglio di cooperazione può suggerire alle Parti di ampliare una o più sezioni del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-4