Art. 102
AccordoTitolo XI

Art. 102

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In vigore dal 17 apr 1998
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Armenia le Parti convengono che, nel caso specifico, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
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