Art. 95
AccordoTitolo XI

Art. 95

95 / 119
In vigore dal 17 apr 1998
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Repubblica di Azerbaigian, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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