Accordo›Titolo XI
Art. 94
94 / 119In vigore dal 17 apr 1998
Il trattamento riservato alla Repubblica di Azerbaigian in base al presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-94