Art. 87
AccordoTitolo XI

Art. 87

87 / 119
In vigore dal 17 apr 1998
1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e azero. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento azero, in base alle norme che saranno previste nel regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-87