Accordo›Titolo XI
Art. 86
86 / 119In vigore dal 17 apr 1998
È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento azero e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-86