Accordo›Titolo X
Art. 79
79 / 119In vigore dal 17 apr 1998
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Azerbaigian, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-79