Art. 57 · Trasporti
AccordoTitolo VI

Art. 57

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Trasporti

In vigore dal 10 giu 1998
Trasporti Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione e tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Azerbaigian migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. Si terranno presenti in particolare i collegamenti tradizionali tra gli Stati indipendenti della regione Trancaucasica e quelli con le regioni limitrofe. La cooperazione comprende, tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA; la formazione nei suddetti settori; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-57