Accordo›Titolo VI
Art. 57
57 / 119Trasporti
In vigore dal 10 giu 1998
Trasporti
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
Scopo della cooperazione e tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Azerbaigian migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. Si terranno presenti in particolare i collegamenti tradizionali tra gli Stati indipendenti della regione Trancaucasica e quelli con le regioni limitrofe.
La cooperazione comprende, tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA; la formazione nei suddetti settori;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-57