Art. 4
AccordoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 17 apr 1998
Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Repubblica di Azerbaigian, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. Tenendo conto di tali circostanze, il consiglio di cooperazione può suggerire alle Parti di ampliare una o più sezioni del presente accordo.
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