Art. 37
Accordo

Art. 37

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In vigore dal 17 apr 1998
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-37