Accordo›Titolo III
Art. 19
38 / 119In vigore dal 17 apr 1998
Gli scambi di materiali nucleari si effettuano in base alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se necessario, ad essi si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Azerbaigian.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-19