Art. 15
AccordoTitolo III

Art. 15

34 / 119
In vigore dal 17 apr 1998
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC. Il consiglio di cooperazione di cui all' può formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-15