Art. 12
AccordoTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 17 apr 1998
1. Le merci originarie della Repubblica di Azerbaigian sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica di Azerbaigian in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-12