Art. 7
ProtocolloTitolo VII

Art. 7

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In vigore dal 15 apr 1998
1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio. 2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Gli emendamenti così adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'.
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