Protocollo›Titolo VII
Art. 4
51 / 55In vigore dal 15 apr 1998
1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonché le dichiarazioni presentate a norma dell'.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione Europol.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-p-4