Art. 47 · DEPOSITARIO
ConvenzioneTitolo VII

Art. 47

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DEPOSITARIO

In vigore dal 15 apr 1998
DEPOSITARIO 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione. 2. Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario. FATTO a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-47