Convenzione›Titolo VII
Art. 47
47 / 55DEPOSITARIO
In vigore dal 15 apr 1998
DEPOSITARIO
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario.
FATTO a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-47