Convenzione›Titolo I
Art. 4
4 / 55UNITÀ NAZIONALI
In vigore dal 15 apr 1998
UNITÀ NAZIONALI
1. Ciascuno Stato membro crea o designa un'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo.
2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'unità nazionale e, in particolare, organizzare l'accesso di tale unità ai pertinenti dati nazionali.
4. Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni:
1) fornire di loro iniziativa all'Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
2) rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dell'Europol;
3) tenere aggiornate le informazioni;
4) utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
5) chiedere all'Europol consulenza, informazioni e analisi;
6) trasmettere all'Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
7) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.
5. Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri, quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonché agli se così facendo:
1) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale;
2) è compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone;
3) vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.
6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per la comunicazione con l'Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all'Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
7. I capi delle unità nazionali si riuniscono ove necessario per assistere l'Europol fornendo le loro consulenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-4