Convenzione›Titolo I
Art. 2
2 / 55OBIETTIVO
In vigore dal 15 apr 1998
OBIETTIVO
1. L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale, purchè esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purchè due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.
2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati. L'Europol si occuperà altresì, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni. Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di queste attività di terrorismo prima del termine previsto. Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della presente convenzione o di aspetti specifici di tali forme di criminalità. Prima di prendere una decisione il Consiglio incarica il consiglio di amministrazione di predisporre la decisione e di indicare in particolare le incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.
3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende allo stesso tempo:
1) il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici
2) i reati ad essi connessi.
Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalità precisate agli :
- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
- i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.
4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità.
5. Per "traffico illecito di stupefacenti" di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell', paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonché nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione.
Storico versioni
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