Art. 18 · TRASMISSIONE DI DATI A STATI ED ORGANISMI TERZI
ConvenzioneTitolo IV

Art. 18

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TRASMISSIONE DI DATI A STATI ED ORGANISMI TERZI

In vigore dal 15 apr 1998
TRASMISSIONE DI DATI A STATI ED ORGANISMI TERZI 1. L'Europol può trasmettere dati di carattere personale conservati al suo interno a Stati ed organismi terzi di cui all', paragrafo 4, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora: 1) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro i reati per i quali l'Europol è competente ai sensi dell') sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati in tale Stato o organismo e 3) ciò sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2. 2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel paragrafo 3, il Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimità le norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol agli Stati ed organismi terzi di cui all', paragrafo 4. Il consiglio di amministrazione prepara la decisione del Consiglio e sente il parere dell'autorità di controllo comune di cui all'. 3. L'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dagli Stati ed organismi terzi ai sensi dell', paragrafo 4, viene giudicata tenendo conto di tutte le circostanze che svolgono un ruolo nella trasmissione di dati di carattere personale e in particolare: 1) del tipo di dati; 2) della loro finalità; 3) della durata del trattamento previsto e 4) delle disposizioni generali o speciali applicabili agli Stati ed organismi terzi ai sensi dell', paragrafo 4. 4. Se i dati in questione sono stati trasmessi all'Europol da uno Stato membro, l'Europol può trasmetterli agli Stati ed organismi terzi unicamente con l'accordo dello Stato membro. Lo Stato membro può esprimere, a tal fine, un accordo preventivo, generale o meno, revocabile in qualsiasi momento. Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, l'Europol si accerta che la trasmissione degli stessi non sia di natura tale da: 1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento di funzioni rientranti nella competenza di uno Stato membro, 2) costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico di uno Stato membro o poter arrecargli comunque pregiudizio. 5. La responsabilità circa la legittimità della trasmissione incombe all'Europol. Esso deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione è autorizzata solo se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Ciò non riguarda la trasmissione dei dati di carattere personale per cui è necessaria una domanda dell'Europol. 6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1 riguardi informazioni che devono essere tenute segrete, essa è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.
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