Art. 17 · NORME DI UTILIZZAZIONE
ConvenzioneTitolo IV

Art. 17

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NORME DI UTILIZZAZIONE

In vigore dal 15 apr 1998
NORME DI UTILIZZAZIONE 1. I dati di carattere personale richiamati dal sistema di informazione, dal sistema di indice o dagli archivi creati per fini di analisi e i dati comunicati con qualsiasi altro mezzo appropriato possono essere trasmessi o utilizzati unicamente dai servizi competenti degli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità che rientra nella competenza dell'Europol e le altre forme gravi di criminalità. I dati di cui al primo comma sono utilizzati nel rispetto della legislazione dello Stato membro nella cui competenza rientrano i servizi utilizzatori. L'Europol può utilizzare dati di cui al paragrafo 1 solo per lo svolgimento delle sue funzioni di cui all'. 2. Qualora per singoli dati lo Stato membro che li trasmette o lo Stato o l'organismo terzo di cui all', paragrafo 4 dichiari che l'utilizzazione è subordinata a particolari restrizioni nello Stato membro o presso il terzo, dette restrizioni devono essere rispettate anche dall'utilizzatore eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo dei servizi nazionali competenti ai sensi dell', paragrafo 4. In questo caso i dati possono essere utilizzati solo previa consultazione dello Stato che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. 3. L'utilizzazione dei dati a scopi diversi o da parte di autorità diverse da quanto previsto all' è possibile solo previa autorizzazione dello Stato membro che ha trasmesso i dati sempre che la sua legislazione nazionale lo permetta.
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