Art. 16 · DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STESURA DELLE RELAZIONI
ConvenzioneTitolo IV

Art. 16

16 / 55

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STESURA DELLE RELAZIONI

In vigore dal 15 apr 1998
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STESURA DELLE RELAZIONI In media l'Europol stende una relazione per almeno un richiamo su dieci e per tutti i richiami effettuati nell'ambito del sistema di informazione di cui all', al fine di controllare la legittimità dei richiami di dati di carattere personale. I dati contenuti nelle relazioni possono essere utilizzati dall'Europol e dalle autorità di controllo di cui agli soltanto allo scopo sopra indicato e debbono essere cancellati dopo sei mesi, a meno che i dati non siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli, sentito il parere dell'autorità di controllo comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-16