Art. 13 · OBBLIGO DI INFORMAZIONE
ConvenzioneTitolo IV

Art. 13

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OBBLIGO DI INFORMAZIONE

In vigore dal 15 apr 1998
OBBLIGO DI INFORMAZIONE L'Europol comunica senza indugio alle unità nazionali, e, su richiesta delle stesse, ai loro ufficiali di collegamento, le informazioni che concernono i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti accertati tra reati per i quali l'Europol è competente ai sensi dell'. Possono inoltre essere comunicate informazioni su altri reati gravi di cui l'Europol viene a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93#art-c-13