Trattato
Art. 8
8 / 21In vigore dal 8 apr 1998
Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste, anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.
Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;72#art-t-8