Trattato
Art. 2
2 / 21In vigore dal 8 apr 1998
Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessità che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici.
La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;72#art-t-2