Art. 41 · Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione
Convenzione

Art. 41

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Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione

In vigore dal 5 mag 1998
Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione 1) (Originale) La presente Convenzione è firmata in un esemplare originale nelle lingue francese, inglese e tedesca; il testo francese fa fede in caso di divergenze tra i testi. Detto esemplare viene depositato presso il Segretario generale. 2) (Testi ufficiali) Il Segretario generale predispone, previa consultazione dei Governi degli Stati e delle organizzazioni intergovernative interessate, dei testi ufficiali della presente Convenzione in lingua araba, giapponese, italiana, olandese e spagnola come pure nelle altre lingue che il Consiglio potrà indicare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-41