Art. 40 · Mantenimento dei diritti acquisiti
Convenzione

Art. 40

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Mantenimento dei diritti acquisiti

In vigore dal 5 mag 1998
Mantenimento dei diritti acquisiti La presente Convenzione non può in alcun modo pregiudicare i diritti di costitutore acquisiti sia in virtù delle legislazioni delle Parti contraenti, sia in virtù di un Atto precedente, sia in conseguenza di accordi diversi dalla presente Convenzione conclusi tra membri dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-40