Art. 39 · Denuncia della Convenzione
Convenzione

Art. 39

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Denuncia della Convenzione

In vigore dal 5 mag 1998
Denuncia della Convenzione 1) (Notifiche) Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di tale notifica a tutti i membri dell'Unione. 2) (Atti anteriori) Si riterrà che la notifica di denuncia della presente Convenzione costituisce altresì notifica di denuncia di ogni Atto anteriore a cui è vincolata la Parte contraente che denuncia la presente Convenzione. 3) (Data di efficacia) La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale. 4) (Diritti acquisiti) La denuncia non può in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti nei riguardi di una varietà, in virtù della presente Convenzione o di un Atto anteriore, anteriormente alla data in cui la denuncia acquista efficacia.
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