Convenzione
Art. 3
4 / 43Generi e specie che devono essere protetti
In vigore dal 5 mag 1998
Generi e specie che devono essere protetti
1) (Stati già membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che è vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
i) a partire dalla data in cui sarà vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e,
ii) al più tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
2) (Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non è vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione,
i) a partire dalla data in cui sarà vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e,
ii) al più tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-3