Art. 28 · Lingue
Convenzione

Art. 28

29 / 43

Lingue

In vigore dal 5 mag 1998
Lingue 1) (Lingue dell'Ufficio) Le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti. 2) (Lingue utilizzate in alcune riunioni) Le riunioni del Consiglio e le conferenze di revisione si svolgono in queste quattro lingue. 3) (Altre lingue) Il Consiglio può decidere che siano utilizzate altre lingue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-28