Convenzione
Art. 28
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In vigore dal 5 mag 1998
Lingue
1) (Lingue dell'Ufficio) Le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti.
2) (Lingue utilizzate in alcune riunioni) Le riunioni del Consiglio e le conferenze di revisione si svolgono in queste quattro lingue.
3) (Altre lingue) Il Consiglio può decidere che siano utilizzate altre lingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-28