Art. 27 · L'Ufficio dell'Unione
Convenzione

Art. 27

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L'Ufficio dell'Unione

In vigore dal 5 mag 1998
L'Ufficio dell'Unione 1) (Compiti e direzione dell'Ufficio) L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Esso è diretto dal Segretario generale. 2) (Responsabilità del Segretario generale) Il Segretario generale è responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Egli sottopone il bilancio preventivo all'approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attività e sulla situazione finanziaria dell'Unione. 3) (Personale) Subordinatamente alle disposizioni dell'.5)iii), le condizioni di nomina e d'impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono stabilite dal regolamento amministrativo e finanziario.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-27