Convenzione
Art. 26
27 / 43Il Consiglio
In vigore dal 5 mag 1998
Il Consiglio
1) (Composizione) Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei membri dell'Unione. Ciascun membro dell'Unione nomina un rappresentante nel Consiglio ed un supplente. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti.
2) (Presidente e vice presidenti) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un primo Vice Presidente. Esso può eleggere altri Vice presidenti. Il primo Vice presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impedimento. La durata del mandato del Presidente è di tre anni.
3) (Sessioni) Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente. Esso tiene una sessione ordinaria una volta all'anno.
Inoltre il Presidente può riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli è tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo dei membri dell'Unione ne abbia fatto richiesta.
4) (Osservatori) Gli Stati non membri dell'Unione possono esser invitati in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti.
5) (Compiti del Consiglio) I compiti del Consiglio sono i seguenti:
i) studiare le misure atte ad assicurare la tutela degli interessi dell'Unione e a favorire il suo sviluppo;
ii) stabilire il proprio regolamento interno;
iii) nominare il Segretario generale e, se lo ritiene necessario, un Vice Segretario generale; fissare le condizioni della loro assunzione;
iv) esaminare il rapporto annuale d'attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
v) dare al Segretario generale tutte le direttive necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Unione;
vi) stabilire il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione;
vii) esaminare e approvare il bilancio preventivo dell'Unione e fissare il contributo di ciascun membro dell'Unione;
viii) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario generale;
ix) fissare la data ed il luogo delle conferenze previste dall' e adottare le misure necessarie alla loro
preparazione; e
x) in generale, prendere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento dell'Unione.
6) (Numero di voti) a) Ciascun membro dell'Unione che è uno Stato dispone di un voto al Consiglio.
b) Ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può esercitare riguardo a questioni di sua competenza, i diritti di voto dei suoi Stati membri che sono membri dell'Unione. Tale organizzazione intergovernativa non può esercitare i diritti di voto dei suoi Stati membri quando i suoi Stati membri esercitano il loro diritto di voto, e viceversa.
7) (Maggioranze) Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtù dei paragrafi 5)ii), vi) e vii) e in virtù degli .3), 29.5)b) e 38.1) viene adottata alla maggioranza di tre quarti dei suffragi espressi. L'astensione non è considerata come voto.
Storico versioni
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