Art. 20 · Denominazione della varietà
Convenzione

Art. 20

21 / 43

Denominazione della varietà

In vigore dal 5 mag 1998
Denominazione della varietà 1) (Designazione delle varietà con denominazioni; utilizzazione della denominazione) a) La varietà sarà designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. b) Ciascuna parte contraente si accerta che, fatta riserva del paragrafo 4), nessun diritto relativo alla designazione registrata come denominazione della varietà ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore 2) (Caratteristiche della denominazione) La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre a meno che non si tratti di una pratica stabilita per designare delle varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle caratteristiche, al valore o all'identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di una qualsiasi delle Parti contraenti, una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile. 3) (Registrazione della denominazione) La denominazione della varietà viene depositata dal costitutore presso il servizio. Qualora risulti che tale denominazione non corrisponde ai requisiti del paragrafo 2), il servizio rifiuta di registrarla ed esige che il costitutore proponga entro un termine stabilito, un'altra denominazione. La denominazione è registrata da quest'ultimo nello stesso tempo in cui è concesso il diritto di costitutore. 4) (Diritti acquisiti anteriormente da terzi) I diritti acquisiti anteriormente da terzi non vengono pregiudicati. Se, in virtù di un diritto acquisito anteriormente, l'utilizzazione della denominazione di una varietà viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7), è obbligata ad utilizzarla, l'autorità competente esige che il costitutore proponga un'altra denominazione per la varietà. 5) (Stessa denominazione in tutte le Parti contraenti) Una varietà non può essere oggetto di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore presso le Parti contraenti se non con la medesima denominazione. Il servizio di ciascuna Parte contraente è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che non constati che tale denominazione è inadeguata sul territorio della Parte contraente. In tal caso, esso esige che il costitutore proponga un'altra denominazione. 6) (Reciproca informazione tra i servizi delle Parti contraenti) Il servizio di una Parte contraente deve assicurare la comunicazione, ai servizi delle altre Parti contraenti, delle informazioni relative alle denominazioni varietali, in particolare per quanto concerne il deposito, la registrazione e la cancellazione di denominazioni. Ogni servizio può trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione. 7) (Obbligo di utilizzare la denominazione) Colui che, sul territorio di una delle Parti contraenti procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varietà protetta sul suddetto territorio, è tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore riguardo a tale varietà nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4), diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione. 8) (Indicazioni utilizzate in associazione a denominazioni) Quando una varietà viene offerta in vendita o commercializzata è consentito di associare alla denominazione varietale registrata, un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare. Ove una tale indicazione venga così associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconosciuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-20