Art. 18 · Regolamentazione commerciale
Convenzione

Art. 18

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Regolamentazione commerciale

In vigore dal 5 mag 1998
Regolamentazione commerciale Il diritto di costitutore è indipendente dalle misure adottate da una Parte contraente per regolamentare sul proprio territorio, la produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle varietà, o l'importazione e l'esportazione di tale materiale. In ogni caso, tali misure non dovranno recare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-18