Art. 17 · Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutore
Convenzione

Art. 17

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Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutore

In vigore dal 5 mag 1998
Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutore 1) (Interesse pubblico) Salvo specifiche disposizioni previste dalla presente Convenzione, nessuna Parte contraente può limitare il libero esercizio di un diritto di costitutore se non per motivi di interesse pubblico. 2) (Equa rimunerazione) Quando tale limitazione ha come effetto di consentire a terzi di esercitare una qualunque delle attività per cui è necessaria l'autorizzazione del costitutore, la Parte contraente interessata deve adottare tutte le misure necessarie affinché il costitutore riceva un'equa rimunerazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-17