Convenzione
Art. 11
12 / 43Diritto di priorità
In vigore dal 5 mag 1998
Diritto di priorità
1) (Il diritto; la sua durata) Il costitutore che ha regolarmente depositato una domanda di protezione per una varietà presso una delle Parti contraenti ("prima domanda") gode, per effettuare il deposito di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per la medesima varietà presso il servizio di un'altra Parte contraente ("domanda seguente") di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi. Tale termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso in tale termine.
2) (Rivendicazione del diritto) Per beneficiare del diritto di priorità, il costitutore deve rivendicare, in una domanda successiva, la priorità della prima domanda. Il servizio presso il quale è stata depositata la domanda successiva può esigere che il richiedente produca, entro un termine che non può essere inferiore a tre mesi dalla data del deposito della domanda successiva, una copia dei documenti che costituiscono la prima domanda, certificata conforme dal servizio presso la quale sia stata depositata, nonché campioni o ogni altra prova che dimostri che la varietà oggetto delle due domande è la stessa.
3) (Documenti e materiale) Il costitutore dispone di un termine di due anni dalla scadenza del termine di priorità o, quando la prima domanda è stata rifiutata o ritirata, di un termine appropriato dalla data del rifiuto o del ritiro, per fornire al servizio della Parte contraente presso la quale ha depositato la domanda successiva, ogni informazione, documento o materiale richiesti dalle leggi di tale Parte contraente ai fini dell'esame previsto dall'.
4) (Fatti che sopravvengono entro il termine di priorità) I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito dal paragrafo 1) quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzazione della varietà oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda successiva. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto per i terzi.
Storico versioni
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