Art. 99
AccordoTitolo VIII

Art. 99

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In vigore dal 19 apr 1998
1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Slovenia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse. Tale cooperazione può comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; - la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale); - la formazione degli addetti al settore culturale; - organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo; - divulgazione delle informazioni sulle maggiori manifestazioni culturali. 2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo sloveno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e le disposizioni della decisione n. 90/685/CEE del Consiglio che ha istituito il programma. La Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.
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