Accordo›Titolo VII
Art. 98
98 / 132In vigore dal 19 apr 1998
1. Le Parti, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, definiscono un contesto di cooperazione al fine di prevenire le attività illecite quali:
- immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro cittadinanza sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- le attività economiche illecite in particolare la corruzione;
- transazioni illegali di merci varie compresi i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- trasferimento illecito di autoveicoli;
- criminalità organizzata;
- furto e commercio illeciti di materiali radioattivi e nucleari.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:
- l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- la creazione di centri d'informazione;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-98